A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Art. 10 REGOLAMENTO IMU -1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. La riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di cui alla lettera b del precedente comma 1, compete solamente a quelli aventi le seguenti caratteristiche: fabbricati oggetto di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione neppure straordinaria, aventi muri perimetrali, solai o tetti o sottotetti gravemente lesionati, con rischio potenziale di crollo totale o parziale oppure oggetto di ordinanza di sgombero o di demolizione o ripristino. L’inabitabilità può desumersi dalla contemporanea assenza di sistemi di riscaldamento, servizi igienici, servizio cucina, acqua potabile e in generale può desumersi dall’esistenza di condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
A prescindere dalla inagibilità o dalla inabitabilità, per godere della riduzione di cui al comma 1, il fabbricato deve essere non utilizzato in alcun modo.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio