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In Comune di Montecorvino Rovella …
Art. 10 REGOLAMENTO IMU -1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. La riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di cui alla lettera b del precedente comma 1, compete solamente a quelli aventi le seguenti caratteristiche: fabbricati oggetto di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione neppure straordinaria, aventi muri perimetrali, solai o tetti o sottotetti gravemente lesionati, con rischio potenziale di crollo totale o parziale oppure oggetto di ordinanza di sgombero o di demolizione o ripristino. L’inabitabilità può desumersi dalla contemporanea assenza di sistemi di riscaldamento, servizi igienici, servizio cucina, acqua potabile e in generale può desumersi dall’esistenza di condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
A prescindere dalla inagibilità o dalla inabitabilità, per godere della riduzione di cui al comma 1, il fabbricato deve essere non utilizzato in alcun modo.
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