Allegato
Relazione tecnica contenente:
- descrizione dettagliata del ciclo produttivo, anche graficamente schematizzato in un diagramma di flusso che comprenda, tra l’altro, l’espressa rappresentazione del/i condotto/i di espulsione delle sostanze inquinanti ovvero del/ipunto/i ove si generano aerodispersioni delle sostanze inquinanti
- dichiarazioni conclusive del professionista estensore
- “che sono rispettati i valori limite delle emissioni, nonché applicate le soluzioni tecnologiche, le tecniche di contenimento e le prescrizioni per l’esercizio con riferimento agli Allegati I e V alla Parte V del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e, ove più restrittivi, a quelli fissati dalla Deliberazione della Giunta regionale 05/08/1992, n. 4102, nonché al principio delle migliori tecniche disponibili”
- “che quanto alle tecniche di contenimento ed alle prescrizioni per l’esercizio è espressamente confermato, in ogni caso, che la loro efficienza supera il 90%, come dimostrano, in relazione alla quantità degli inquinanti, i valori esposti, calcolati in conformità alle metodologie prescritte dalla già citata Deliberazione della Giunta regionale 05/08/1992, n. 4102”
- quadro riepilogativo delle emissioni, redatto sulla scorta dell’allegato “QRC” (o “QRD”, secondo il caso). Le analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa ed alle misurazioni degli inquinanti sono di esclusiva competenza di un professionista laureato in chimica, chimica industriale, biologia, abilitato all’esercizio della rispettiva professione. Ove l’impianto/attività non sia in esercizio, la stima può esser redatta da un professionista in possesso di un titolo di studio tecnico–scientifico, abilitato all’esercizio nella specifica disciplina.