Attività medica di libera professione

Attività medica di libera professione

L'apertura dell'attività, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento dell’esercizio delle attività sanitarie, per l’erogazione delle prestazioni a minore invasività, sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, come previsto dal Decreto regionale 20/12/2019, n.107, art. 7.

In particolare, la segnalazione certificata di inizio attività è richiesta per le seguenti attività:

  • studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o St-P che utilizzano apparecchiature elettromedicali e/o esercitano attività o procedure chirurgiche
  • studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o St-P, che erogano prestazioni di assistenza specialistica anche riabilitativa e di diagnostica strumentale non rientranti nelle sottoelencate fattispecie: - servizi diagnostici terapeutici ad alta tecnologia di radiologia con intensità radiogena maggiore di duecento Kev, tomografia assiale computerizzata (TAC), risonanza magnetica nucleare (RMN), tomografia ad emissioni di positroni (PET), TAC-PET, adroterapia, radioterapia, litotrissia
  • prestazioni di assistenza specialistica di diagnostica di laboratorio
  • centri per la procreazione medica assistita.
Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Le strutture devono inoltre rispettare i requisiti minimi generali previsti dal Decreto regionale 20/12/2019, n.107, dalle specifiche norme nazionali, regionali e locali e, per la prevista parte di competenza, dalle disposizioni internazionali.

Approfondimenti

Attività libere

L’attività degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica può essere esercitata in forma libera, secondo quanto previsto dall Decreto regionale 20/12/2019, n.107, art. 9.

Attività soggette a SCIA, prestazioni invasive e di minore invasività

Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i seguenti criteri di seguito:

  • non apertura chirurgica delle sierose
  • rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive
  • rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate
  • previsione di non significativo dolore post-procedura.

Il Decreto regionale 20/12/2019, n.107, all. 1 individua puntualmente l'elenco delle prestazione diagnostiche e terapeutiche a minore invasività soggette a segnalazione certificata di inizio attività. Sono considerate invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche diverse da quelle indicate nell'Allegato 1, come previsto dal Decreto regionale 20/12/2019, n.107, art. 6.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:15.31